STATUTO
ASSOCIAZIONE CULTURALE “UP4FUN”
ARTICOLO N. 1
COSTITUZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
A norma dell’art. 18 della Costituzione Italiana e degli articoli 36-37-38 del Codice Civile, del D. L. 460/97 e della Legge 383/2000 si Costituita l’Associazione Culturale Ricreativa“UP4FUN” con sede in Reggio Emilia Via Cialdini n 2/1. La durata dell’Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento,in entrambi i casi deliberati dal Consiglio Direttivo.
L’Associazione aderisce ad una Associazione riconosciuta quale Ente di Promozione Sociale, ed usufruisce delle relative facilitazioni di legge.
ARTICOLO N. 2
PRINCIPI E SCOPI GENERALI DELL’ASSOCIAZIONE
a) L’Associazione ha il compito fondamentale di promuovere e gestire attività (artistiche,culturali, turistiche, ricreative, motorio sportive, assistenziali, ambientalistiche e di prevenzione sanitaria) valorizzando in particolare le iniziative che siano in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi utilizzando i metodi del libero associazionismo. In particolare il primo obiettivo dell’Associazione è quello di essere un punto di incontro per tutti i Soci che intendono perseguire le finalità Statutarie.
b) Per raggiungere i suoi fini e rispondere alle esigenze del corpo Sociale, l’Associazione può creare Strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio.
c) L’Associazione gestisce o potrà gestire un locale bar-mensa riservato ai soli Soci dove gli stessi possono riunirsi per conversare, per svolgere attività ricreative e per partecipare attivamente alla vita sociale dell’Associazione.
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ARTICOLO N.3
CARATTERISTICHE ED ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE
a) L’Associazione è un istituto unitario ed autonomo; non ha finalità di lucro; non consente distribuzione di utili o avanzi di gestione, che dovranno essere re-investiti direttamente nell’Associazione. E’ amministrativamente indipendente; diretta democraticamente attraverso il Consiglio Direttivo eletto da tutti i Soci che in quanto tali ne costituiscono la base sociale.
b) Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività promosse e organizzate dall’Associazione sono a disposizione di tutti i Soci i quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.
c) l’Associazione può organizzare serate sociali con seminari, incontri, attività divulgative, ecc.
ARTICOLO N. 4
SOCI DELL’ASSOCIAZIONE
a) Le modalità di ammissione sono fissate dal Consiglio Direttivo. All’atto della richiesta di ammissione il richiedente diventa a tutti gli effetti socio salvo la possibilità di non accettazione prevista dal regolamento interno.
b) Sono eleggibili alle cariche sociali solo i Soci maggiorenni.
c) Ad essi sono riconosciuti:
- Diritto a nessuna limitazione alla partecipazione alla vita Sociale;
- Diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
- Diritto di voto per la nomina degli Organi Direttivi dell’Associazione.
d) I Soci sono tenuti:
- Al pagamento della quota sociale annuale decisa dal C.D. che non è, al pari di eventuali liberi contributi, trasmissibile per cessione, successione o donazione;
- All’osservazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.
e) I Soci possono essere sospesi, espulsi o radiati per i seguenti motivi:
- Qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto ed alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- Qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale senza giustificato motivo;
- Qualora in qualche modo arrechino danni morali e materiali al Circolo.
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f) La presentazione della domanda di ammissione a Socio dà diritto a ricevere immediatamente la tessera sociale di Socio ordinario. E’ compito del Consiglio Direttivo convalidare l’ammissione definitiva entro 30 giorni. La tessera di Socio ordinario, a carattere temporaneo , può essere sospesa o ritirata nei 30 giorni per decisione del Consiglio Direttivo senza che il Socio possa appellarsi in alcun modo. Il Socio a cui è stata sospesa o ritirata la tessera, non potrà accedere ai locali ed ai servizi dell’Associazione.
ARTICOLO N.5
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Gli organi dell’Associazione sono:
- L’Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo:
- Il Presidente;
- I Revisori dei Conti.
ARTICOLO N.6
L’ASSEMBLEA DEI SOCI
a) L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con i versamenti e che siano maggiorenni;
b) L’Assemblea ha i seguenti obblighi e diritti:
- Approva il bilancio preventivo e consuntivo ed il rendiconto patrimoniale;
- Approva il programma annuale e pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
- Decide l’importo della quota Sociale annua dopo l’approvazione del C.D.;
- Delibera la costituzione di sezioni di attività e di altri organismi e decide su eventuali controversie relative all’interpretazione di regolamenti e sulla loro compatibilità con i principi ispiratori dello Statuto;
- Esamina e decide sui ricorsi presentati da Soci iscritti avverso il Collegio dei Probiviri ove istituito;
- Apporta le modifiche allo Statuto.
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c) L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei Soci iscritti all’Associazione.
d) In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei Soci presenti.
e) La seconda convocazione dell’Assemblea deve aver luogo almeno un giorno dopo la prima.
f) L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria almeno una volta l’anno; in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 della base sociale o da 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo all’unanimità. In questi casi l’Assemblea dovrà essere convocata entro 30 gg. dalla data di richiesta.
g) L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato ai Soci almeno 10 giorni prima, mediante avviso affisso nella bacheca della sede sociale oppure con comunicazione epistolare o telefonica specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.
h) L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa, di solito il Presidente dell’Associazione, e le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro Verbali.
i) Le votazioni sull’argomento all’ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, qualora ne faccia richiesta 1/3 dei presenti;
l) L’Assemblea per il rinnovo degli organi sociali dell’Associazione
- Stabilisce il numero dei membri del Consiglio Direttivo composto, di norma, da un minimo di cinque membri.
- Sulla base dell’entità numerica del corpo Sociale:
o Elegge il Comitato elettorale per adempiere a tutte le operazioni di scrutinio dei voti;
o Approva il regolamento per le elezioni stabilendo criteri che garantiscano i diritti della minoranza.
m) Le elezioni si svolgono a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione dell’intero corpo Sociale.
n) Il Presidente dell’Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 gg. il Consiglio Direttivo per la nomina delle cariche interne.
o) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal Consigliere che ha ricevuto il maggior numero di suffragi, in sua mancanza, dal secondo e così via.
p) Fino alla nomina delle nuove cariche resta in carica il Consiglio Direttivo uscente per l’ordinaria amministrazione.
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ARTICOLO N.7
IL CONSIGLIO DIRETTIVO
a) Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: il Presidente, uno o due Vice presidenti, il Segretario e qualora il C.D. lo ritenga opportuno, potrà essere eletto l’Amministratore dell’Associazione.
b) Il Consiglio Direttivo, fissa le responsabilità dei Consiglieri in ordine alle attività svolte dall’Associazione per il conseguimento dei propri fini.
c) Il Consiglio Direttivo formula inoltre i programmi di attività sociale come da Statuto ed attua le deliberazioni dell’Assemblea.
d) Il Consiglio Direttivo dura in carica, di norma tre anni. I membri dimissionari o assenti per più di tre riunioni, senza giustificato motivo, possono essere sostituiti dai primi non eletti.
e) Il Consiglio Direttivo può creare, al suo interno, una commissione speciale per l’esame delle domande di ammissione al Circolo dei nuovi Soci. Tale commissione è composta da un minimo di 2 a un massimo di 4 Consiglieri .
f) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in via ordinaria almeno una volta ogni due mesi, ed in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri.
g) Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente.
h) Il Consiglio Direttivo:
- Definisce i regolamenti delle sezioni, dei gruppi e degli altri organismi in cui si articola l’Associazione secondo le indicazioni dell’Assemblea;
- Decide sulle eventuali controversie che dovessero insorgere tra Soci e sulle eventuali misure disciplinari da infliggere ai Soci;
- E’ tenuto a verbalizzare tutte le proprie decisioni;
- Decide l’importo della quota sociale annua;
- Decide in caso di variazioni Statutarie, obbligatorie per la legge, la loro relativa modifica e registrazione agli atti avvisando i Soci con l’Assemblea Straordinaria in un secondo momento.
i) Nessun compenso spetta ai componenti del Consiglio Direttivo salvo rimborso delle spese sostenute nello svolgimento degli incarichi Sociali.
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ARTICOLO N.8
IL PRESIDENTE
a) Il Presidente:
- Rappresenta il Circolo nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo dei suoi delegati;
- Convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- Cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- Stipula atti inerenti l’attività dell’Associazione
b) Viene sostituito, in caso di impedimento o di prolungata assenza, dal Vice Presidente.
c) E’ tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 gg. dalla data delle elezioni.
d) Le consegne devono risultare da apposito Verbale (Verbale di Consegna) che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione dove sarà discusso.
ARTICOLO N.9
I REVISORI DEI CONTI
a) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
b) I Revisori durano in carica per lo stesso periodo, sono eletti con le stesse modalità previste per i membri del Consiglio Direttivo.
c) I Revisori eleggono nel loro seno un Presidente che convoca e presiede le riunioni,
d) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di verificare periodicamente la contabilità amministrativa, il risultato di cassa e l’inventario dei beni mobili ed immobili e di redigere una relazione di presentazione dei bilanci, insieme al Presidente del C.D., all’Assemblea dei Soci.
e) I Revisori effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo ed hanno solo voto consultivo.
f) I Revisori dei Conti sono tenuti a verbalizzare i propri atti.
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ARTICOLO N.10
DIMISSIONI DEI SOCI
a) I Soci possono dare le dimissioni dall’Associazione in qualsiasi momento purché non vi siano pendenti impegni economici assunti dall’Assemblea per investimenti ed interventi straordinari. Le dimissioni da Socio devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera dell’Associazione all’atto della presentazione delle dimissioni.
b) Le dimissioni da organismi, incarichi e funzioni debbono essere espresse per iscritto al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di discuterle e di chiedere eventuali chiarimenti prima di ratificarle.
c) In caso di dimissioni dal Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell’organo stesso, spetta al Presidente dell’Associazione dare comunicazione al subentrante (o ai subentranti) delle variazioni avvenute.
ARTICOLO N.11
PATRIMONIO E BILANCIO
Il patrimonio sociale dell’Associazione è costituito da:
- Proventi da tesseramento;
- Eventuali versamenti dei Soci, dei loro familiari e da tutti coloro che fruiscono dei servizi dell’Associazione;
- Eventuali contributi pubblici;
- Proventi delle manifestazioni e delle gestioni dell’Associazione;
- Donazioni, lasciti, elargizioni speciali, sia da persone che da Enti Pubblici o Privati, concessi senza condizioni che limitino l’autonomia dell’Associazione;
- Beni mobili e immobili dell’Associazione.
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ARTICOLO N.12
ESERCIZI SOCIALI
- Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno;
- Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il Bilancio che deve essere presentato per l’approvazione all’Assemblea dei Soci, entro il 31 marzo successivo.
RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVE
a) Per le operazioni di carattere amministrativo, economico finanziario, oltre alla firma del Presidente è necessaria quella del Vice Presidente.
b) Il Consiglio Direttivo può peraltro nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione di uno dei due (vedi art. 7 comma a).
ARTICOLO N.13
MODIFICHE STATUTARIE
a) Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea.
b) In prima convocazione le variazioni sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino il 50% più uno del corpo Sociale. In seconda convocazione dalla maggioranza dei presenti all’Assemblea.
ARTICOLO N.14
SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE
a) Lo scioglimento dell’Associazione può avvenire con decisione dell’Assemblea e con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci presenti all’Assemblea purché questi rappresentino almeno il 50% più uno del corpo Sociale. In seconda convocazione dai 2/3 dei presenti all’Assemblea.
b) In caso di scioglimento dell’Associazione il patrimonio dovrà essere devoluto al un Ente locale, o a un Circolo, o a Strutture Sociali similari operanti nel settore del tempo libero, della cultura, della ricreazione e dello sport.
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c) La scelta del beneficiario è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, con la maggioranza qualificata prevista per lo scioglimento dell’Associazione.
ARTICOLO N.15
NORME FINALI
Per quanto non contenuto nel presente Statuto valgono le norme contenute nello Statuto Nazionale dell’Associazione affiliante.
Reggio Emilia, 21 giugno 2010
FIRME DEI PROMOTORI
CONTI ALESSIO – C.F. CNTLSS78A11F463X
AVERCI LOREDANA – C.F. VRCLDN61L57G376K
SPREAFICO LUCIA – C.F. SPRLCU74L57H223J
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